Statuto

STATUTO

dell’Associazione “Società Italiana di Osteoncologia (Italian Society of Osteoncology) ETS”

Articolo 1 – Sede

E’ costituita l’associazione denominata “Società Italiana di Osteoncologia (Italian Society of Osteoncology) ETS”, in acronimo “I.S.O. ETS”.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Meldola. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Articolo 2 – Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo dell’associazione è perseguire esclusivamente finalità altruistiche in campo scientifico-medico, proponendosi nell’ambito della disciplina di osteoncologia i seguenti obiettivi:

  1. l’assistenza: promuovere, coordinare e sostenere la formazione di gruppi multidisciplinari con la creazione di percorsi facilitati per tutto l’iter diagnostico, terapeutico, assistenziale;
  2. la ricerca: promuovere, coordinare e sostenere la ricerca di base e clinica, soprattutto gli studi multicentrici e multidisciplinari;
  3. la didattica: promuovere, coordinare e stimolare la formazione dei professionisti delle varie discipline coinvolte e connesse all’osteoncologia; promuovere la produzione di materiale editoriale e scientifico; promuovere la consapevolezza della rilevanza del problema sociale presso l’opinione pubblica e le autorità sanitarie; promuovere il collegamento e la cooperazione tra le varie discipline

E espressamente esclusa qualsiasi altra attività diversa da quelle sopra elencate, ad eccezione delle attività direttamente connesse con quelle tipiche ed istituzionali dell’Ente, come promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre; effettuare inchieste e sondaggi di opinione con qualunque mezzo, anche digitale ed informatico e istituire i relativi archivi cartacei ed informatici di raccolta informazioni nel pieno rispetto delle vigenti leggi e disposizioni a tutela della privacy; promuovere e curare anche personalmente la pubblicazione o la riproduzione e divulgazione, sia in campo nazionale che in campo internazionale di riviste, libri, opuscoli, cataloghi e brochure relativi anche alle proprie attività di ricerca e approfondimento scientifico; intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni riconosciute e non, Fondazioni e Comitati, nonché con qualsiasi altro Ente Pubblico, territoriale e non e con qualsiasi altro Ente Privato, pur se avente scopo di lucro come società di capitali e di persone; svolgere qualunque attività diretta a qualunque livello alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli enti privati e pubblici di qualsiasi natura in merito alle problematiche, alle attività e agli scopi dell’Associazione; organizzare in proprio corsi di studio e specializzazione o affiancare ed agevolare (tramite la partecipazione di propri membri qualificati) l’organizzazione di corsi di studio di altri enti i cui scopi siano affini ai propri; stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, fondazioni, soggetti privati sia fìsici che giuridici, al fine di incrementare il patrimonio dell’Associazione e le sue conoscenze e possibilità scientifiche.

Per il raggiungimento di tale scopo l’associazione esercita, in via esclusiva o

 

principale, le seguenti attività di interesse generale:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 532, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • g) formazione universitaria e post-universitaria;
  • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

L’associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 3 – Associati

Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dairegolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associato.

Articolo 4 – Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Articolo 5 – Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

 

L’eventuale rigetto va motivato e comunicato all’interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall’organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso. L’esclusione per mancato pagamento della quota associativa può essere deliberata solamente dopo sollecito scritto inviato dal Consiglio direttivo al socio moroso per email, trascorsi sessanta giorni dall’invio del sollecito senza il versamento della quota sociale annuale.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. l’organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un RevisoreLegale dei Conti.

Articolo 8 – Assemblea degli Associati

  1. Funzioni

L’assemblea degli associati:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e il Revisore;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • approva i regolamenti;
  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
  • delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente
    1. Convocazione

L’Assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a

 

scadere.

L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette)giorni prima della data fissata per l’assemblea.

  1. Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

  1. Svolgimento

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal segretario o in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’assemblea.

Il Presidente dell’assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

 

votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

  1. che sia consentita la registrazione delle sedute dell’assemblea previo accordo a maggioranza dei partecipanti.

Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

  1. Maggioranze

L’assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza in prima convocazione della metà degli associati e delibera con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione occorre la presenza di un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

  1. Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione.

È     investito    dei    più    ampi    poteri    di     gestione    ordinaria    e       straordinaria dell’Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

  • assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
  • convocare l’Assemblea degli Associati;
  • provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
  • redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
  • predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
  • compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
  • determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
  • sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
  • consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
  • conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
  • promuovere e organizzare gli eventi associativi;
  • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi;

 

  • nominare i componenti del Comitato

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

  1. Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 7 (sette) aumentabili fino ad un massimo di 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. 1 componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fìsiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
  • professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
  • indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell’Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

II Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere; può attribuire incarichi specifici agli altri consiglieri, come per esempio consigliere referente alla Ricerca Clinica, alla Ricerca Traslazionale, alla Formazione e all’Assistenza.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

  1. Funzionamento

11 Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’awenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti incarica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

 

  1. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

  1. Doveri dell’ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dal l’esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terziai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell’articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 10 – Presidente dell’Associazione

II Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11 – Organo di Controllo

  1. Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento, nonché sul rispetto delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale . Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.

  1. Composizione

Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

 

La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, unatantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata al l’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Articolo 13 – Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è istituito dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) tutti nominati dal Consiglio Direttivo medesimo e scelti tra i soggetti di comprovata esperienza e adeguate competenze scientifiche, nelle materie di competenza dell’associazione.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica 3 (tre) esercizi e in ogni caso decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Al Comitato Tecnico Scientifico vengono illustrate le linee generali dell’attività dell’Associazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’art. 2 del presente statuto, al fine di formulare pareri consultivi e proposte per le attività, i programmi e gli obiettivi dell’Associazione.

In particolare, è compito del Comitato Tecnico Scientifico la verifica ed il controllo della qualità, delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica.

II Comitato Tecnico Scientifico può altresì formulare pareri e proposte in merito al programma delle dell’Associazione, all’individuazione, alla proposta e alla valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo richieda espressamente un parere.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato su iniziativa del Presidente, che lo presiede, con ogni mezzo idoneo che garantisca la prova della ricezione; la convocazione è ricevuta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Tecnico Scientifico si considera tenuto nel luogo in cui

 

si trova il presidente e dove inoltre deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 14- Patrimonio dell’Associazione

  1. Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

In caso di Associazione Riconosciuta il patrimonio si compone di:

  1. a) un Fondo di Dotazione [di valore non inferiore ad euro 000,00], che costituisce il patrimonio minimo dell’Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo inconseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo deve senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, o la fusione o scioglimento dell’Ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

  1. Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente statuto all’articolo 2.

In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragionieconomiche, siano superiori al loro valore normale;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro

 

il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento;

  1. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Articolo 15 – Bilancio

L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti,compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, al l’Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 16 – Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Articolo 17 – Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Articolo 18 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F.to Toni Ibrahim

” Alessandro Torroni (impronta sigillo)

 

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dottor Alessandro Torroni, notaio in Forlì, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file

della mia firma digitale (dotata di certificato valido fino all’ 8 luglio 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualifìed Certifìcation Authority 2019), che

la presente copia, in regola con l’imposta di bollo, composta di numero diciotto facciate su numero nove fogli e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia formata su supporto informatico sostituisce ad ogni effetto di legge l’originale formato in

origine su supporto analogico.

Forlì, via Bruni n. 2, ventinove dicembre duemilaventidue.

 

File firmato digitalmente dal notaio Alessandro Torroni