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Allegato “A”

I.S.O. 

SOCIETA’ ITALIANA DI OSTEONCOLOGIA (ITALIAN SOCIETY OF OSTEONCOLOGY) STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

=ARTICOLO 1=

E’ costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artico- li  36,  37  e  38  del  codice  civile     l’Associazione non riconosciuta senza alcun scopo di lucro denominata: “SOCIETA’ ITALIANA DI OSTEONCOLOGIA”, il cui acronimo o abbreviazione ufficiale, sia in campo nazionale, sia in campo internazionale sarà  ad  ogni  effetto  e  per  ogni    utilizzo ed opera: “I.S.O.”(ITALIAN SOCIETY OF OSTEONCOLOGY)

=ARTICOLO 2=

L’Associazione ha sede legale ed operativa nazionale in Meldola (FC), alla via Piero Maroncelli n.40, presso i locali ad essa all’uopo dedicati dall’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.).

=ARTICOLO 3=

L’I.S.O. è un’associazione apolitica, non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità altruistiche in campo scientifico-medico, proponendosi nell’ambito della disciplina di osteoncologia i seguenti obiettivi:

  1. l’assistenza: promuovere, coordinare e sostenere la formazione di gruppi multidisciplinari con la creazione di percorsi facilitati per tutto l’iter diagnostico, terapeutico, assistenziale;
  2. la ricerca: promuovere, coordinare e sostenere la ricerca di base e clinica, soprattutto gli studi multicentrici e multidisciplinari;
  3. la didattica:
  • promuovere, coordinare e stimolare la formazione dei professionisti delle varie discipline coinvolte e connesse all’osteoncologia;
    • promuovere la produzione di materiale editoriale e scientifico;
  • promuovere la consapevolezza della rilevanza del problema sociale presso l’opinione pubblica e le autorità sanitarie;
  • promuovere il collegamento e la cooperazione tra le varie discipline

E’ espressamente esclusa qualsiasi altra attività diversa da quelle sopra elencate, ad eccezione delle attività direttamente connesse con quelle tipiche ed istituzionali dell’Ente, o di quelle ad esse accessorie per natura e/o mezzi e/o scopi ovvero funzionalmente collegate alle prime per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione, da svolgersi in ogni caso in misura non mai prevalente per quanto attiene sia all’aspetto economico sia all’aspetto sociale, umano e scientifico. Pertanto, a solo titolo semplificativo ed analogico, senza che le indicate seguenti attività primarie, integrative od accessorie possano esaurire il possibile ambito operativo dell’Ente, la Società Italiana di Osteoncologia potrà:

— promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti (anche pubblici), tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;

— effettuare inchieste e sondaggi di opinione con qualunque mezzo, anche digitale ed informatico, e istituire i relativi archivi cartacei od informatici di raccolta informazioni nel pieno rispetto delle vigenti leggi e disposizioni a tutela della privacy;

— promuovere e curare anche personalmente la pubblicazione o la riproduzione e divulgazione, sia in campo nazionale che in campo internazionale, di riviste, libri, opuscoli, cataloghi e brochure relativi anche alle proprie attività di ricerca e approfondimento scientifico;

— intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni riconosciute e non riconosciute, Fondazioni e Comitati, nonchè con qualsiasi altro Ente Pubblico, territoriale e non e con qualsiasi altro Ente privato, pur se avente scopo di lucro come società di capitali e di persone;

— svolgere qualunque attività diretta a qualunque livello alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e degli enti privati e pubblici di qualsiasi natura in merito alle problematiche, alle attività ed agli scopi dell’Associazione;

— organizzare in proprio corsi di studio e specializzazione od affiancare ed agevolare (tramite la partecipazione di propri membri qualificati) l’organizzazione di corsi di studio di altri enti i cui scopi siano affini ai propri;

— stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, fondazioni, soggetti privati sia fisici sia giuridici, al fine di incrementare il patrimonio dell’Associazione e le sue conoscenze e possibilità scientifiche.

=ARTICOLO 4=

La durata dell’Associazione è fissata in 90 (novanta) anni e pertanto fino al 17 Luglio 2098.

L’Assemblea degli associati, secondo le norme e le previsioni del presente Statuto, potrà in ogni momento prorogare la durata dell’Associazione entro i termini di legge.

L’anno sociale, ad eccezione del primo in corso, ha durata dall’1 Gennaio al 31 Dicembre.

TITOLO II

PATRIMONIO

=ARTICOLO 5=

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

— dalle quote versate dagli associati con cadenza annuale;

— dai contributi straordinari, di qualsiasi natura, elargiti a qualunque titolo dagli stessi associati, in comune od anche singolarmente su base personale;

— dai contributi, di qualsiasi natura, elargiti a qualunque titolo dai terzi;

— dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;

— da qualunque contributo o finanziamento, aiuto o comunque emolumento gratuito altrimenti denominato, elargiti da Enti Pubblici Locali, Statali od Europei;

— da ogni altro tipo di entrate riconosciuto legittimo dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o quote di capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

A tutti i membri dell’Associazione non spetta alcun tipo di emolumento per l’attività svolta, essendo l’apporto degli associati basato sul volontariato. Le spese sostenute dai membri nell’ambito delle attività dell’Associazione sono rimborsate solo se autorizzate dal Consiglio Direttivo, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della società debbono essere ratificati dal consiglio direttivo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e pertanto sono del pari assolutamente vietati:

  1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.
  2. l’acquisto di beni o servizi dagli stessi soggetti innanzi indicati per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
  3. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi ed eventualmente a quelli di controllo di emolumenti individuali annui, sotto qualsiasi forma effettuati, superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.645 del 10/10/1994, e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito con L. 3/8/1995
  1. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
  2. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
  3. la corresponsione ai lavoratori dipendenti dell’Associazione, se presenti, di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le medesime

=ARTICOLO 6=

Alla fine di ogni esercizio associativo il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo sulla gestione.

Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Generale in funzione ordinaria dei soci per sottoporle l’approvazione dei conti.

I conti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell’ammontare delle quote associative; la determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l’approvazione del conto consuntivo.

La determinazione dell’ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Gli enti pubblici e privati partecipanti all’Associazione possono essere tenuti a versare all’Associazione medesima contributi che saranno concordati per mezzo di apposite convenzioni approvate dal Consiglio Direttivo.

=ARTICOLO 7=

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato, salva la possibilità di esclusione dell’associato per morosità protratta per due annualità consecutive.

La morosità è però sanabile in ogni momento, con l’immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III

DEGLI ASSOCIATI

=ARTICOLO 8=

Gli associati, il cui numero è illimitato, possono essere tutti i professionisti (medici, biologi, infermieri, tecnici, data manager, ricercatori, etc.) coinvolti nella disciplina medica di Osteoncologia a patto che versino regolarmente la quota annua di iscrizione.

E’ fatta salva la possibilità che partecipino in qualità di associati all’I.S.O. anche Enti pubblici o privati, la cui partecipazione all’Associazione resta in ogni caso subordinata al perfezionamento dei procedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

=ARTICOLO 9=

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare o delegare altro socio di loro fiducia, ma non terzi estranei alla compagine associativa, alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e di concorrere alla vita di essa.

In particolare tutti gli associati hanno sempre diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, del conto consuntivo e preventivo e per la nomina degli organi direttivi.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un solo voto in qualunque assemblea od organo sia chiamato a pronunciarsi, a prescindere dall’ammontare del versamento effettuato o dei benefici economici e non economici apportati all’Associazione, secondo il principio di uguaglianza “una testa un voto”.

=ARTICOLO 10=

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, rinnovandosi automaticamente di anno in anno con il pagamento della quota associativa.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione con lettera raccomandata AR indirizzata alla sede dell’Ente con almeno 30 giorni di preavviso, allo scadere dei quali si considererà non più associato.

Non costituisce motivo di incompatibilità l’iscrizione ad altre associazioni professionali o sindacali, nè ad albi o ad associazioni non lucrative di altro tipo.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, decesso, morosità per almeno due annualità consecutive o esclusione per indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio e solo da questo momento produrrà i propri effetti secondo le precedenti disposizioni del presente Statuto.

L’esclusione per indegnità, il cui relativo comportamento è di natura atipica e a condotta libera, tale da arrecare discredito all’Associazione, verrà sancita dall’Assemblea dei soci secondo la maggioranza dei 2/3 degli associati senza computare nel quorum il voto della persona da escludere.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo di diritto, salva dichiarazione ricognitiva da parte del Consiglio Direttivo, anche per i seguenti tassativi motivi:

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure di liquidazione e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento, o comunque di procedure di crisi dell’impresa o dell’ente
  • condanne penali per reati

=ARTICOLO 11=

L’associazione è a struttura aperta per adesione.

La qualità di associato si acquista con deliberazione a maggioranza assunta dal Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante, redatta su apposito modulo e fatta pervenire alla sede nazionale dell’Associazione, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione.

A giudizio dello stesso Consiglio Direttivo, che in merito si esprimerà sempre a maggioranza dei suoi membri, i singoli aspiranti associati che abbiano da tempo condiviso le motivazioni e le finalità dell’ente, che abbiano concorso materialmente, intellettualmente e spiritualmente alla fondazione e costituzione della presente Associazione, che rappresentino importanti punti di riferimento nella disciplina medica di osteoncologia, possono essere iscritti nell’Albo degli associati in qualità di “Associati Co-Fondatori” anche se non presenti fra i sottoscrittori dell’originario atto costitutivo, purchè facciano richiesta di adesione entro e non oltre un anno dalla stipula del contratto fondativo dell’Ente.

=ARTICOLO 12=

Gli associati che per qualsiasi causa, volontaria o non volontaria, cesseranno dalla propria qualifica non avranno diritto ad alcun rimborso nè delle quote associative versate, nè di altri emolumenti a titolo di indennizzo o attribuzione di beni sociali.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

=ARTICOLO 13=

Gli organi dell’Associazione sono:

— L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI;

— IL CONSIGLIO DIRETTIVO;

— IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell’Associazione durano in carica per tre anni ed i loro membri sono rieleggibili per un numero illimitato di volte, anche consecutive. Eventuali sostituzioni o cooptazioni all’interno del Consiglio Direttivo, così come di ogni altro organo sociale anche eventuale decadranno comunque allo scadere del naturale triennio di vita dell’organo sociale originariamente eletto.

Tutte le cariche sociali sono completamente gratuite.

=ARTICOLO 14=

L’Assemblea generale degli associati è costituita da tutti i soci ordinari ed onorari, in regola con il pagamento delle quote sociali al momento dell’apertura dei lavori. All’Assemblea spetta:

  1. l’elezione del Consiglio Direttivo nel numero di 7(sette) membri, salva la nomina del primo Consiglio effettuata con l’atto costitutivo;
  2. l’approvazione dei conti, preventivo e consuntivo annuali;
  3. l’approvazione delle modificazioni statutarie, compreso lo scioglimento dell’Associazione;
  4. l’esclusione per indegnità del socio;
  5. il potere di delibera vincolante sugli altri argomenti comunque sottoposti al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o dai 2/3 degli

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo attraverso convocazione scritta firmata dal Presidente da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, del luogo e dell’ora.

In via ordinaria si riunisce almeno, necessariamente, una volta all’anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata da parte dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell’Assemblea degli associati.

In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato, sia esso ente o persona fisica, non può essere portatore di più di 2 deleghe che possono essere conferite anche se il delegato sia membro del Consiglio Direttivo eccezion fatta per le ipotesi in cui l’Assemblea sia riunita per deliberare la responsabilità degli amministratori. Il voto in assemblea sarà attuato secondo il principio del voto singolo ed uguale di cui all’art. 2532, secondo comma, cod. civ. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo =ARTICOLO 19= e per il caso di esclusione di un associato per indegnità.

Svolge le funzioni di Segretario dell’Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo.

=ARTICOLO 15=

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri (un presidente e 6 consiglieri).

Il primo Consiglio Direttivo è costituito da 7 (sette) associati Fondatori o Co-Fondatori, che potranno quindi essere anche non sottoscrittori dell’atto costitutivo iniziale, purchè risultino nel libro degli associati quali Co-Fondatori entro il secondo anno di esercizio dell’I.S.O. e che pertanto dovranno accettare la carica con separata dichiarazione espressa.

I Successivi Consigli Direttivi sono eletti dall’Assemblea Generale degli associati.

Si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti o lo imponga il Presidente a suo insindacabile giudizio.

La convocazione del Consiglio avviene senza formalità cogenti ovvero con le modalità che lo stesso Consiglio deciderà di adottare mediante proprio regolamento interno.

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione in via amministrativa e ad esso sono demandati in via esclusiva i seguenti compiti:

  • fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione e redige il regolamento interno;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea i conti, preventivo e consuntivo annuali;
  • determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea; ne promuove e ne coordina l’attività e la spesa;
  • elegge il Presidente dell’Associazione, salvo il primo Presidente nominato con l’atto costitutivo;
  • elegge il segretario che coadiuva il presidente;
  • elegge il tesoriere e i quattro (4) consiglieri per l’attività assistenziale, la ricerca di base, la ricerca clinica e la formazione;
  • può nominare commissioni tecnico-scientifiche con potere consultivo nell’ambito delle finalità istituzionali, coordinate da un membro del consiglio direttivo
  • accoglie e rigetta le domande degli aspiranti soci;
  • ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • delibera su qualunque questione culturale, professionale, gestionale ed organizzativa ritenga opportuno, ad esclusione di quelle esplicitamente demandate per statuto ad altri
  • nomina eventuali presidenti onorari o altre figure istituzionali della società.

Spettano al consiglio direttivo tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto ad altri soggetti od organi.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione partecipa la maggioranza dei Consiglieri in carica (il presidente o suo delegato con 3 consiglieri) e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio sostituisce i propri membri venuti meno per qualunque motivo durante il triennio di carica mediante cooptazione, a meno che non venga contestualmente meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, nel cui caso dovrà essere convocata senza indugio l’Assemblea Generale degli associati per una nuova elezione relativa ai soli posti vacanti nel seno del Consiglio.

=ARTICOLO 16=

Il Presidente dell’Associazione è sempre il Presidente del Consiglio Direttivo.

Esso pertanto presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale degli associati, facendone redigere in entrambi i casi apposito verbale.

Esso rappresenta legalmente l’Associazione, con esclusivo potere di firma nei confronti dei terzi per vincolare l’Ente, avendone quindi la rappresentanza sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista processuale attivo e passivo.

Egli promuove sul piano organizzativo ed amministrativo ogni iniziativa e provvedimento tendente al conseguimento dei fini dell’I.S.O. e può compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che sia volto e diretto alla realizzazione dello scopo sociale dell’Ente.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre che la firma del Presidente, anche la sola firma del Tesoriere dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolte da un suo rappresentante-sostituto scelto dallo stesso Presidente (se la scelta è avvenuta antecedentemente all’impedimento o assenza) o dal Consiglio a maggioranza (se la scelta avviene durante l’impedimento o assenza) all’interno dei membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Per assenza od impedimento devono intendersi tutte le evenienze di carattere temporaneo, improvviso e di forza maggiore che non consentano al Presidente del Consiglio Direttivo lo svolgimento delle proprie funzioni di rappresentanza.

In conseguenza non può mai considerarsi ricompreso nel concetto di impedimento o di assenza il disaccordo del Consiglio Direttivo, finanche della sua maggioranza, con l’operato del Presidente, non potendo in nessun caso il Consiglio stesso sostituirsi nella rappresentanza esterna al Presidente dell’Associazione nè in quanto Consiglio Direttivo nè a mezzo un nominato sostituto, qualora il Presidente non versi suo malgrado in stato di impedimento o di assenza occasionale.

Il sostituto del Presidente così nominato nel firmare documenti e negozi in sua vece dovrà far precedere la propria sottoscrizione dalla dicitura ” in sostituzione del Presidente….” od altra similare.

=ARTICOLO 17=

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo seno. Il Segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

  1. provvedere all’aggiornamento ed alla tenuta del registro dei soci, alle deleghe dei poteri e alle modifiche dei poteri di rappresentanza;
  2. provvedere al disbrigo della corrispondenza;
  3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio

Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha i seguenti compiti:

  1. predisporre lo schema del conto consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
  2. provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  3. provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo;
  4. promuovere e coordinare iniziative tese ad aumentare le entrate della società.

=ARTICOLO 18=

Il Consigliere per l’Assistenza è eletto dal Consiglio Diret- tivo nel suo seno ed ha i seguenti compiti:

  1. promuovere e sostenere in collaborazione con il Presidente e il Consiglio direttivo le attività di assistenza multidisciplinare;
  2. dirigere le commissioni tecnico-scientifiche eventualmente formate o

I Consiglieri per la Ricerca di base e clinica sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed hanno i seguenti compiti:

  1. promuovere e sostenere, in collaborazione con il Presidente e il Consiglio Direttivo, le attività di ricerca, di base e clinica rispettivamente;
  2. dirigere commissioni tecnico-scientifiche

Il Consigliere per la Didattica è eletto dal Consigli Direttivo nel suo seno ed ha i seguenti compiti:

  1. promuovere e sostenere, in collaborazione con il Presidente e il Consiglio Direttivo, le attività di formazione;
  2. dirigere commissioni tecnico-scientifiche.

TITOLO V 

LIBRI E DOCUMENTI SOCIALI

 

=ARTICOLO 19=

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati, conterrà l’indicazione, con generalità e residenza, degli associati medesimi, la data della loro iscrizione all’Associazione, l’eventuale qualifica di socio Fondatore o Co-Fondatore, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre istituire il “Libro dei Verbali delle Assemblee” ed il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo”. Quando saranno istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno anch’essi essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

Fino a quando tali libri non saranno istituiti i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

TITOLO VI 

MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO 

=ARTICOLO 20=

Le proposte di modifiche statutarie devono essere previamente sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo che esprime parere scritto all’Assemblea Generale degli associati.

Le modifiche statutarie sono sempre approvate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti all’Assemblea Generale.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ovvero ad altre associazioni aventi scopo uguale od affine agli scopi istituzionali dell’I.S.O., o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche e contestualmente a fissare le norme per la devoluzione del patrimonio ed a nominare uno o più liquidatori con fissazione di tutti i relativi poteri.

=ARTICOLO 21=

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l’Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, circa l’interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Forlì la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili.